PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.